Speciale valutazione alla Scuola Primaria: sintesi ma soprattutto risposte

L’Ordinanza n°3 del 2025 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella Scuola Primaria e valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di primo grado” ha destato, soprattutto nel settore della primaria, alcune preoccupazioni, dovute anche, ma non solamente, al nuovo cambio di modalità e diciture e al conseguente adeguamento degli strumenti di documentazione.
Con il recente testo normativo, infatti, “le disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 cessano di produrre effetti”. Dopo alcuni anni di costante formazione sul tema, che ha aperto una nuova e stagione di diffusa consapevolezza pedagogica e didattica negli e nelle insegnanti, il ministero è intervenuto di nuovo. L’intento, più che evidente, è di dare più spessore alla valutazione degli apprendimenti, sempre rimarcata nel testo, e di rendere di estrema leggibilità, al limite dell’eccessiva semplificazione, il documento periodico di valutazione per le famiglie, attraverso una scala già utilizzata nell’istruzione primaria italiana in anni passati.
Molte sono le domande emerse sulla questione. Per questo motivo, il Gruppo Editoriale Raffaello ha raccolto le principali, cercando di dare risposte attraverso un incontro online, l’11 febbraio 2025.
Tuttavia, dalla lettura della chat sviluppatasi durante l’incontro, è evidente che vi sono ancora tanti dubbi e perplessità irrisolti. Il timore del “nuovo” non consente di riconoscere facilmente la validità di tutto il lavoro pregresso, che conserva ancora tutta la sua forza orientativa e applicativa, anche in classe, anche con i genitori e sul registro elettronico. Per questo motivo, riteniamo indispensabile riprendere gli argomenti già presentati online, dando loro una veste sintetica e puntuale; meno suggestiva ma forse più diretta.
Ripartiamo quindi dall’ODG della seduta dei cinque ipotetici referenti d’interclasse e analizziamoli, mantenendo questi tre punti prospettici:
- Che cosa CAMBIA O NON CAMBIA rispetto alla precedente normativa;
- Come traduco la nuova valutazione con i bambini e le bambine, con i genitori, sul registro elettronico;
- Come si attua nel documento di valutazione periodica e finale.
- Finalità della valutazione
- Modalità di valutazione degli apprendimenti
- Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento
- Tempi e modalità per adeguare i criteri di valutazione (registri elettronici, documenti di valutazione, informazioni alle famiglie).
- Varie ed eventuali
La finalità della valutazione, come apparato strettamente connesso e interno alla dinamica di insegnamento-apprendimento NON CAMBIA rispetto a prima. Essa ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo (art. 2 comma 1).
Vi è, di fatto, un accento più marcato e continuo sulla valutazione degli apprendimenti. Sembra quasi che il legislatore voglia richiamare l’attenzione sull’importanza e forse anche la quantità oltre che la qualità di ciò che i bambini “imparano” quindi anche sul bagaglio di conoscenze. Tuttavia, lo stesso articolo citato prima, al comma successivo (comma 2) specifica che la finalità è la maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle IINN ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati dal curricolo d’istituto. Quindi gli “apprendimenti” sono tuttora considerati ad ampio spettro, non nella veste restrittiva di “nozioni”, bensì di conoscenze, abilità e competenze, orientate alla costruzione dei traguardi più alti.
Tale tema viene ripreso anche dal documento di accompagnamento dell’OM 3/2025, Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella Scuola Primaria e alla valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di primo grado, dove sta scritto: la valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale dell’alunno e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo, insieme alla valutazione del processo formativo, al graduale raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo in coerenza con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto (pagina 2).
Del resto il richiamo alla normativa di riferimento tuttora vigente (elencata all’art. 1 dell’OM), non può che costituire un quadro comune di significato.
Chiarito questo aspetto, è imprescindibile che ai bambini e alle bambine l’insegnante dovrà continuare a raccogliere le evidenze rispetto all’intero processo di apprendimento, utilizzando vari strumenti, capaci di intercettare le diverse intelligenze presenti in aula: elaborati individuali o di gruppo (scritti, disegni, costruzioni, ricerche, ecc.), contributi durante le conversazioni didattiche, autonomia operativa, compiti di realtà, interrogazioni, prove di verifica standard. E su tutto ciò, la maestra, il maestro è tenuto a fornire ad alunni e alunne feedback chiari e alla loro portata. Tale conferma è ben espressa nell’articolo 3, comma 5: La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. Quindi anche in questo ambito, nulla cambia.
Per quanto riguarda le famiglie, lo stesso articolo, al comma 4, recita: Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.
Ciò significa che ogni scuola dovrà spiegare ai genitori di alunni e alunne le stesse cose che vengono riportate in questo articolo. Ma non potrà limitarsi a questo.
Mentre l’insegnante continuerà a compilare il registro elettronico con feedback chiari, la scuola sarà tenuta ad agganciare tali restituzioni e esiti agli obiettivi che l’istituto si dà. Esattamente come succedeva fino ad ora.
Non è forse vero che le valutazioni sul registro sono sempre state messe in correlazione con gli obiettivi?
Il dubbio che assilla molti insegnanti è: sul registro elettronico posso utilizzare i giudizi sintetici?
Questo potrà deciderlo ogni docente come recita l’OM (La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune); tuttavia è verosimile che sarà l’intero istituto a stabilirlo in modo unanime (tramite il CdD) per omogeneità di comunicazione con le famiglie. Come riportato sopra, la legge lascia libertà di scelta circa la modalità delle valutazioni in itinere, purché esse siano comprensibili per alunni e alunne e per le famiglie.
Il nostro parere professionale di formatori è che sia preferibile, nell’ottica di questa stessa ordinanza che fa della “trasparenza e della leggibilità valutativa” una propria missione, continuare a fornire descrizioni di ciò che il bambino o la bambina sa e sa fare e di come lo sa fare, ritenendo che la sola etichetta dei giudizi sintetici non consenta a mamma e papà di farsi un quadro chiaro.
“Discreto” sul registro in italiano rispetto all’obiettivo “Leggere e comprendere testi scritti”, non è chiaro quanto “Legge correttamente il testo, riconosce le parole nuove e le comprende se guidato dall’insegnante. Coglie l’argomento generale del brano, soprattutto se si tratta di una storia con una struttura nota, ma individua solo le principali informazioni specifiche o quelle più evidenti”. Rispetto a questa valutazione su registro, l’alunno potrebbe ricevere, a voce o per iscritto, un feedback del tipo: “Bravo, hai letto bene e hai riconosciuto le parole nuove. Devi ancora imparare come si scopre il loro significato leggendo le frasi vicine. Hai capito il brano in generale, qualche aspetto un po’ nascosto (e qui aggiungerei un esempio specifico) ancora ti sfugge”.
Ma allora non cambia nulla?
No, della pratica quotidiana della valutazione non cambia nulla. Rimangono e vengono ribaditi:
- il valore formativo, in quanto si caratterizza come valutazione per l’apprendimento, che utilizza le informazioni rilevate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni ai loro stili di apprendimento in una prospettiva di personalizzazione e valorizzazione dei talenti;
- la funzione di consentire ai docenti di rimodulare la progettazione curricolare anche ai fini dell’individualizzazione e della personalizzazione dei percorsi.
Del resto tutto quanto sopra esposto viene ben messo in chiaro da subito. All’articolo 1, infatti, si definisce con precisione il perimetro di intervento del testo ministeriale: La presente ordinanza disciplina le modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria […].
Infatti, a partire dal secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2024/2025, nel documento di valutazione periodica e finale, ad ogni disciplina nel suo complesso verrà attribuito un solo giudizio sintetico, scelto tra: OTTIMO – DISTINTO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – NON SUFFICIENTE.
In parole povere: cambia la pagella!
L’Allegato A dell’OM 3/2025 riporta la descrizione dei sei giudizi sintetici in termini generali, riferendosi a sei diverse aree (che strizzano moltissimo l’occhio alle quattro dimensioni della DLS del 2020 appena abrogato); esse sono: la padronanza e l’utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l’uso del linguaggio specifico, l’autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale (Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella Scuola Primaria e alla valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di primo grado, pagina 3).
Lo stesso testo di accompagnamento a cui abbiamo appena fatto riferimento, riporta delle “proposte esemplificative e non esaustive” di documento di valutazione. Il primo contiene la disciplina, il giudizio sintetico e la sua descrizione generale. Nel secondo caso agli elementi precedenti si aggiungono i principali obiettivi di apprendimento disciplinari che ciascuna istituzione scolastica ha individuato nel curricolo d’istituto per la specifica disciplina e per l’anno di corso di riferimento.
Esempio 1
Esempio 2
Tutto ciò significa che ogni istituto è tenuto a declinare la descrizione di ciascun giudizio sintetico, di ciascuna disciplina, per ciascun anno di corso della Scuola Primaria, facendo riferimento agli obiettivi che il curricolo interno stabilisce come principali.
Come per l’ordinanza precedente, quindi, la scuola sceglie gli obiettivi principali e può (non è obbligatorio) riportarli nella scheda di fianco alla descrizione del giudizio sintetico. È invece obbligatorio declinare la descrizione di quei giudizi su scala quinquennale nel proprio PTOF, scegliendo anche gli strumenti attraverso i quali strumenti definirli: Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall’articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso (es. attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell’offerta formativa. Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.
Ciò significa che ogni istituto può riportare nel documento periodico e finale di valutazione da consegnare alle famiglie la descrizione dei giudizi sintetici adottata nel PTOF?
Non c’è un’esplicita indicazione rispetto a tale possibilità, ma rimane il fatto che gli esempi forniti non sono vincolanti. Sicuramente, lo ripetiamo, tali declinazioni vanno discusse e definite dal Collegio dei Docenti, delegando probabilmente ad una commissione, forse la Commissione Valutazione, che darà poi precise istruzioni al gestore del registro per la predisposizione dello strumento e favorire una compilazione agevole (è però anche probabile che l’azienda che gestisce registro, come spesso accade, predisponga di propria iniziativa l’adeguamento dello strumento).
Per lasciare una traccia di una possibile declinazione descrittiva di giudizi sintetici per ogni disciplina per ogni anno, riportiamo l’esempio di come potrebbe risultare il lavoro di Italiano in classe prima. Nella tabella compaiono tutti gli obiettivi per la disciplina e per l’anno, mentre quelli considerati principali o per lo meno quelli di base e irrinunciabili, compaiono sottolineati (naturalmente la scelta può essere differente da istituto a istituto).
Clicca sull’esempio sotto.
È evidente che l’unica strada possibile per fare in modo che la valutazione periodica e finale non sia un’etichetta approssimativa è quella della valutazione descrittiva in itinere (e non tramite i giudizi sintetici) ed il costante riferimento agli obiettivi.
Naturalmente nel corso degli anni, la stessa disciplina avrà accenti diversi: se in prima la lettura strumentale è quasi tutto, in quinta dovrebbe essere un dato assodato e, nell’attribuzione del giudizio sintetico, avrà maggiore peso la comprensione oppure la scrittura.
Una possibilità sulla quale le scuole potrebbero riflettere è quella di darsi come riferimento delle rubriche di indicatori descrittivi articolati per ciascun nucleo tematico, in modo che dalle rilevazioni degli insegnanti possano emergere sia le conoscenze, sia le abilità, sia le competenze legate ad obiettivi di carattere trasversale.
Come nell’esempio sotto riportato per il nucleo tematico ASCOLTO E PARLATO in classe prima.
Clicca sull’esempio sotto.
Non cambiano invece il profilo delle competenze in uscita e la taratura valutativa degli obiettivi per tutti le alunne i gli alunni portatori di bisogni educativi speciali, sia in termini di disabilità, sia di difficoltà specifiche.
In conclusione, come accennato fin dall’inizio, l’OM 3/2025 non cambia, e di questo siamo molto contenti, lo spirito della valutazione, almeno di quella formativa in itinere.
Speriamo soltanto che noi insegnanti non cadremo nella tentazione della semplificazione riduzionistica, tornando ai voti, travestiti da giudizi.
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Roberto Morgese
View all postsÈ Coordinatore didattico per Raffaello Scuola. Insegna nella Scuola Primaria da molti anni ed è formatore universitario per gli insegnanti. È autore di libri di didattica in diversi ambiti disciplinari e ha scritto opere sia per bambini che per ragazzi.





